Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall’articolo 2 dellle legge n. 220/2012) prevede che per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Tuttavia, sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.In virtù del neo articolo 1117-quater, in caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riforma del condominio
- Amministratore
- Anagrafe condominiale
- Animali
- Assicurazione amministratore
- Conto corrente condominiale obbligatorio
- Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni
- Fondo speciale
- Riscaldamento e impianti comuni
- Sanzioni per infrazioni al regolamento condominiale
- Sito internet
- Tabelle millesimali
- Videosorveglianza