Fondo speciale

Fondo speciale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria; alle lettera d) del comma 8 dell’art 1 del decreto viene stabilito che alla fine del primo comma n.4 dell’art 1135 cc venga aggiunto il seguente periodo : “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. In forza di questa modifica il cosiddetto fondo speciale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria potrà essere costituito anziché con l’immediato versamento integrale del complessivo ammontare dei lavori, con versamenti parziali, corrispondenti alle singole rate dei SAL. Importante appare il riferimento al contratto di appalto, che dovrà contenere una o più specifiche clausole disciplinanti le modalità e i tempi dei pagamenti e quindi anche della progressiva costituzione del fondo.  Commentando tale nuova disposizione qualche addetto ai lavori ha espresso delle riserve osservando che la modifica della normativa condominiale relativa al fondo speciale per i lavori straordinari e le innovazioni contenuta nel decreto legge “destinazione Italia” costituirebbe addirittura un peggioramento rispetto al testo attualmente vigente. Si tratta di una tesi all’evidenza insostenibile : sfugge infatti a chi ha espresso tale opinione che la modifica costituisce un’alternativa rispetto all’obbligo sancito dalla formulazione originaria della norma di costituire un fondo pari all’intero importo dei lavori. La nuova disposizione prevede invece una possibilità di scelta lasciata interamente ai condomini fra questa possibilità e l’altra , cioè quella di di costituire il fondo per stati di avanzamento lavori. E non pare proprio che una maggiore libertà di scelta per i condomini non possa mai per definizione costituire un peggioramento rispetto alla precedente (e ad oggi ancora vigente) previsione normativa.