Anagrafe condominiale

Un’ importante modifica introdotta col decreto in commento riguarda il fatto che, per quanto concerne la tenuta e l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, i dati relativi alle cosiddette “condizioni di sicurezza” devono essere esclusivamente quelli riferiti alle “parti comuni dell’edificio”.  Anche in questo caso la modifica è rilevante sia per i condomini che per gli amministratori che in base alla precedente formulazione sarebbero stati chiamati a svolgere un’attività particolarmente intensa , irta di difficoltà operative e forse , preludio di possibili responsabilità. Secondo la formulazione originaria della norma infatti i dati relativi alle condizioni di sicurezza venivano riferiti alle unità immobiliari di proprietà esclusiva con la conseguenza che da più parti si riteneva che l’amministratore dovesse richiedere ai condomini (e che conseguentemente questi dovessero fornirgli) i dati relativi, appunto, alle certificazioni relative ai propri immobili e ai propri impianti o addirittura dovesse essere rispettivamente richiesta e inviata la documentazione afferente tali dati, tesi questa che su Smart 24 condominio è stata fin dall’inizio contestata. Ora ogni questione è risolta in radice e in toto:l’anagrafe condominiale dovrà avere ad oggetto oltre ai dati personali dei condomini e degli altri soggetti indicati dalla norma e ai dati catastali delle singole unità immobiliari, solo i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle (sole) parti comuni o al più quelli relativi alle parti comuni richiamate dagli articoli 1120 e 1122 del codice civile in relazione alle particolari fattispecie ivi contemplate