E’ prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118, co. 5)
Riforma del condominio
- Amministratore
- Anagrafe condominiale
- Animali
- Assicurazione amministratore
- Conto corrente condominiale obbligatorio
- Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni
- Fondo speciale
- Riscaldamento e impianti comuni
- Sanzioni per infrazioni al regolamento condominiale
- Sito internet
- Tabelle millesimali
- Videosorveglianza